Art. 3.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656).

      1. L'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Indennità di accompagnamento aggiuntiva). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per far fronte alle particolari necessità di assistenza dei grandi invalidi è corrisposta una speciale indennità aggiuntiva, non reversibile, nelle seguenti misure mensili:

          a) euro 4.500 in favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata

 

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da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis) della tabella E allegata al testo unico in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché dei grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme;

          b) euro 2.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1) della tabella E allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordità assoluta e permanente, oppure insorta posteriormente all'evento invalidante;

          c) euro 1.500 in favore dei grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1) della tabella E allegata al testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che abbiano riportato per causa di guerra anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale.

      2. L'indennità di cui al presente articolo è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono abrogati».